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DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014 N. 102

 

E'obbligatorio per le grandi imprese a forte consumo di energia, effettuare un audit energetico entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, secondo al Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 di attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, entrato in vigore il 19 luglio 2014.

 

Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico.

La diagnosi energetica consente di analizzare i consumi energetici dell’impresa, valutare gli impianti di trasformazione dell’energia e gli usi finali dell’energia consumata. Nella diagnosi vengono inoltre valutati i possibili interventi di efficienza energetica praticabili, in termini di costi-benefici, fattibilità impiantistica e tempi di rientro dell’investimento. Tra l’altro la direttiva prevede, per le aziende che non rispettano l’obbligo, una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 € a 40.000 €. Si comprende quindi come la diagnosi sia uno strumento molto importante per conoscere sia l’uso che si fa dell’energia, che per valutare possibili opportunità di risparmio: l’obbligo introdotto dal Decreto 102 deve essere colto quindi come uno stimolo per sensibilizzare le aziende al risparmio energetico.

 

Le categorie obbligate all’effettuazione della diagnosi entro il termine predetto sono le seguenti:

- Le grandi imprese definite (all’art. 2, comma 2, lettera v) del D.Lgs. 102/2014) come imprese che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro;

- Le imprese a forte consumo di energia (ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 aprile 2013, art. 2) le imprese per le quali si sono verificate entrambe le seguenti condizioni: abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dall’elettrica e il

rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, e il valore del fatturato, non sia risultato inferiore al 3%”.

 

ENERStudio  è il partner ideale per lo svolgimento della vostra diagnosi.

LEGGE 10/91

 

La Legge 10/91 e sue successive integrazioni è la norma italiana sul contenimento dei consumi energetici: essa impone che gli edifici di nuova costruzione (sia in ambito residenziale che non) e i nuovi impianti di riscaldamento siano realizzati secondo determinati criteri in modo da minimizzare la richiesta energetica.

Siamo in grado di redigere mediante software certificati CTI la relazione tecnica così come previsto dalla legge 10/91 (allegato E del decreto legislativo 311/2006) che deve essere depositata in comune insieme con la documentazione per la richiesta del permesso di costruire.

Contestualmente alla relazione tecnica legge 10 lo studio è in grado di fornire il progetto preliminare degli impianti così come previsto dal DM 37/08.

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